A partire dal mese di dicembre 2015, la sottosezione 37(e) sostituisce il precedente capitolo nella sua interezza e presenta un nuovo titolo: “La mancata conservazione delle informazioni memorizzate elettronicamente”. La regola 37(e) è inoltre accompagnata dalle note del Comitato consultivo ufficiale, che invitano caldamente il consiglio a conservare le ESI dei clienti, nonché ad “acquisire familiarità con i sistemi informatici e i dati digitali dei propri clienti (compresi i social media) per risolvere tali problemi”. Questo significa che, in base alla nuova legge, alle informazioni sui social viene dato lo stesso peso e viene attribuita la stessa importanza di altre forme di ESI, come le e-mail e i documenti.
“Le modifiche all’FRCP trattano del dovere di conservare potenziali prove nel caso si prevedano possibili contenziosi”. Quando un’organizzazione è coinvolta in un contenzioso, si presenta un insieme unico di problemi. Questo dovere di protezione presuppone che le organizzazioni debbano conservare le e-mail e le altre informazioni elettroniche, ovvero che debbano archiviare questo tipo di dati ed essere in grado di accedere a queste informazioni in modo rapido e facile, cercarle, conservarle a fini di contenzioso e pubblicarle. In caso contrario, l’organizzazione può incorrere in multe, sanzioni e altri pagamenti.